ORDINE NON ARRIVATO? ECCO COSA FARE
HO ORDINATO UN PACCO ONLINE MA NON E’ MAI ARRIVATO. COSA POSSO FARE?
Prima di intraprendere qualsivoglia azione – in proprio o a tramite l’avvocato – devi verificare quale sia il termine di consegna della merce ordinata indicato nelle condizioni di contrato presenti all’interno del sito web del venditore. Se non è indicato alcun termine, si applica l’art. 61 del codice del consumo: “Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto”. Da ciò ne consegue che, al 31esimo giorno il consumatore potrà recedere dal contratto ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato.
COME?
Inviando una semplice comunicazione all’indirizzo e-mail del venditore:
“Spett.le ___________, con la presente sono a comunicarVi la mia intenzione di recedere dal contratto del _________ avente ad oggetto l’acquisto del bene ________ in quanto il termine ultimo di 30 giorni per la consegna, previsto dall’art. 61 del Codice del Consumo, non è stato da Voi rispettato. Pertanto, Vi invito a restituirmi immediatamente la somma di € ________ alle seguenti coordinate bancarie _______________. Infine, Vi faccio presente che, qualora il prodotto dovesse comunque arrivare presso l’indirizzo di spedizione, non provvederò al ritiro in quanto il contratto è da intendersi risolto a far data da oggi.”
Di contro, se sei ancora intenzionato a ricevere quanto ordinato l’e-mail potrebbe essere la seguente:
“Spett.le ___________, con riferimento al contratto del _________ avente ad oggetto l’acquisto del bene ________, con la presente sono a rappresentarVi che ad oggi non ho ancora ricevuto il bene citato. Pertanto, essendo ormai decorso il termine di 30 giorni per la consegna previsto dall’art. 61 del Codice del Consumo, Vi invito a provvedere, entro e non oltre il _________, all’adempimento della Vostra prestazione. In difetto, Vi avviso sin d’ora che mi vedrò costretto a recedere dal contratto con conseguente restituzione di quanto già pagato, fermo il mio diritto di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori.”
E SE HO SPEDITO IO IL PACCO? POSSO CHIEDERE IL RISARCIMENTO AL VETTORE?
In questo caso il mittente, che agisce contro il vettore per il risarcimento del danno per la perdita della merce, ha esclusivamente l’onere di provare la perdita del carico ed il suo valore, ma non anche quello di avere indennizzato il destinatario della merce non consegnata (Cass. n. 702/18 del 12.01.2018).
Cosa vuol dire? Che il mittente, al solo fine di ottenere il risarcimento dal corriere, dovrà provare che il bene non sia stato consegnato.
Supponiamo di aver venduto un bene online, di aver contattato il corriere e di averlo spedito all’acquirente. Dopo qualche settimana, però, l’acquirente ci contatta lamentando di non aver mai ricevuto il prodotto acquistato. Contattiamo la ditta di trasporti lamentando l’accaduto, ma questi ci comunicano di aver subito un furto che ha coinvolto, tra le altre, anche il nostro pacco. A fronte di ciò, quindi, chiediamo alla ditta il risarcimento per il danno subito, il quale, però, ci viene negato a fronte di una limitazione di responsabilità presente nel contratto.
La presenza di siffatte “trappole” all’interno del contratto di trasporto è comune, per questo la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha previsto che in caso di mancata consegna del bene spedito, spetta alla società incaricata di eseguire il trasporto risarcirti i danni sostenuti. Il mittente che richiede al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita del pacco trasportato, quindi, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione.
Una sentenza che garantisce un’ulteriore tutela al consumatore ponendo un chiaro freno agli abusi contrattuali tipicamente presenti nei contratti di trasporto.
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